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DIFESA D'UFFICIO E GRATUITO PATROCINIO. SONO LA STESSA COSA?
Circola, nell'immaginario mediatico, sopratutto da social, l'idea che la difesa d'ufficio e l'istituto del patrocinio a spese dello stato, più conosciuto come "gratuito patrocinio, siano la stessa cosa.
L'idea è rafforzata poi dal solito "cuggino" che si informa e dal nipote al 12° anno fuori corso al corso di scienza delle patatine.
Ma è davvero così?
Anche se lo dice l'llustre "blogger" laureato all'Università della Vita?
Ovviamente non è così.
Difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello stato sono due istituti giuridici completamente diversi.
Iniziamo dalla difesa d'ufficio.
Chiariamo, innanzitutto che è un istituto previsto solo per il processo penale, e in istituti consimili del processo civile, ove si tratta di restrizione della libertà personale, in particolare nei procedimenti che riguardano le espulsioni dei cittadini stranieri.
Chiariamo ancora che, nel nostro ordinamento girudico, "La Difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"
Art.24 Secondo Comma Costituzione.
Come applicazione della inviolabilità del diritto di difesa, sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana, il Codice di Procedura Penale, che è il testo normativo che detta la "regole del gioco" relative al processo penale, prevede il diritto al difensore di fiducia, ma, se questo non ne è forntio, l'art.97 impone "che sia assistito da un difensore di ufficio", scelto dall'Autorità che procede, secondo criteri che il codice stesso ha cura di precisare.
Questo significa che:
1. la difesa penale è obbligatoria nel processo penale.
2.Non ci si può difendere da soli
3. Se non si sceglie un difensore di fiducia, ne verrà nominato uno d'ufficio.
Perchè questa necessità di essere assistiti da un difensore?
Per far arricchire la "lobby" dei difensori di ufficio come dice qualcuno?
No, semplicemente perchè, se per la Costituzione la Difesa è uin diritto inviolabile, nessuno ne può essere privato, neanche se vi acconsente.
Andiamo al nocciolo, il solito cuggino, magari vi avrà detto che "tanto il difensore di ufficio non si paga, perchè lo paga lo Stato".
E' davvero così?
Neppure per idea.
Se infatt il "cuggino" o l'amico studente al dodicesimo anno fuori corso, leggesse ( eh già, occorre anche leggere ogni tanto, anche se all'università della vita ti dicono che non serve) l'articolo 31 delle disposizione di attuazione del codice di procedura penale, scoprirebbe che " l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita", cioè pagata!
Ciò significa che, quando arriva un avviso della Procura della Repubblica, che vi comunica che è stato nominato, per quello volta in cui eravate ciucchi come scimmie mentre guidavate la vostra macchina, un difensore di ufficio, non significa che potete lasciar fare, tanto paga lo stato.
Pagate voi!
E se non pagate, l'avvocato d'ufficio potrà avviare anche un procedimento esecutivo a vostro carico!
Ma allora, dirà qualcuno che ha un cuggino che è solo al 4° anno fuori corso a giurisprudenza, non esiste il gratuito patrocinio?
Certo che esiste, eccome!
Solo che è un istituto diverso.
La Costituzione prevede infatti che, "sono assicurati ai non abbienti , con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".
Tradotto in un linguaggio più semplice significa che, se non hai i soldi per pagare il tuo avvocato, puoi accedere a delle procedure che ti consentiranno di avere una difesa, anche di fiducia, ma per la quale, la retribuzione sarà a carico dello stato.
Il Patrocinio a spese dello stato, più conosciuto come "gratuito patrocinio".
Ricapitoliamo:
Difensore di Ufficio: se non ne nomino uno di fiducia.
Gratuito Patrocinio : se non ho i soldi per pagare il mio avvocato.
La domanda che si pone è: ma in caso di gratuito patrocinio io posso scegliere un difensore di fiducia?
O mi danno quello d'ufficio?
La domanda, in effetti, mischia due istituti completamente diversi, perchè la difesa d'ufficio mira a garantire che l'accusato abbia sempre un difensore, che, come regola generale, dovrà pagare.
Il patrocinio a spese dello stato, mira a garantire che io possa essere difeso, anche da un difensore di fiducia se non ho i mezzi per pagarlo.
Quindi la risposta é: Se accedo al patrocinio a spese dello stato potrò scegliere un difensore di fiducia.
E se invece voglio mantenere il difensore d'ufficio?
Liberissimo di farlo, ma sappi che, se non avvierai la procedura per accedere al beneficio del patrocinio dello stato, lo dovrai comunque pagare.
Quindi puoi scegliere un difensore di fiducia, sempre che lui abbia i requisiti e voglia difenderti con il patrocinio a spese dello stato, oppure di manienere il difensore di ufficio, con l'accortezza di chiedere che abbia cura di avviare le procedure per il patrocinio a spese dello stato.
Facciamo ora un passo avanti.
Abbiamo chiarito la differenza tra difesa d'ufficio e "gratuito patrocinio", e speriamo che l'equivoco sia dissolto.
Ma, quali sono i requisiti per accedere al patrocinio a spese dello stato?
In dettaglio te li chiarirà l'avvocato al quale Ti rivolgerai, ma, in primis, quello che rileva è il reddito.
Attualmente, il reddito previsto per potere essere ammesso al patrocinio è di "essere titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta perosnale sul reddito, rislutante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41".
Questo reddito, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari è elevato di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
L'avvocato che sceglierai ti informerà nel dettaglio sulla documentazione che serve e se rientri nei parametri fissati dalla legge.
Occhio, perchè, l'istanza di ammissione è comunque firmata da te, quindi, se decidi di fare il furbetto, e hai la jaguar ma ti dichiari nullatenente, la Guardai di Finanza, cui il fascicolo della tua richiesta è sempre inoltrato, potrebbe fare accertamenti.
In questo caso rischieresti grosso, minimo una pena pari alla reclusione da 1 a 5 anni.
Il patrocinio a spese dello stato, inoltre è accessibile, non solo per il processo penale, ma anche per quello civile e amministrativo.
Ciò significa che, se hai i requisiti reddituali, potrai avvalertene sia se sei imputato o ti vuoi costituire parte civile, cioè agire nel processo penale, per ottenere il risarcimento in quanto vittima del reato, sia negli altri due tipi di processo.
Nel processo civile, quello che si avvia a tutela di un tuo diritto soggettivo, quale ad esempio un danno da circolazione di autoveicoli, un licenziamento, un inadempimento contrattuale e così via.
Nel processo amministrativo, quello cioè che si incardina nei confronti di una Pubblica Amministrazione, quando è leso un interesse legittimo, quale può essere ad esempio la revoca di una concessione, di una licenza o di una autorizzazione.
Ma questo istituto, di grande civiltà giuridica deve essere utilizzato con estremo giudizio.
Se sei realmente in difficoltà economiche, te ne puoi ed è giusto che te ne avvalga.
Se vuoi fare il furbo, sei un evasore che dichiara tremila euro all'anno, e poi hai la Porsche Cayenne, sappi, come ti ho detto prima, che le istanze di ammissione al patrocinio sono comunque esaminate anche dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.
Quindi poi potresti pagare il conto, ed anche molto più salato.
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