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D.L. Sicurezza e Iscrizione Anagrafica. Alcune osservazioni
D.L. Sicurezza e Iscrizione Anagrafica.
Alcune osservazioni
Le maggiori criticità, al momento evidenziate, sui richiedenti asilo, riguardano la abrogazione della norma che consentiva la possibilità, per tali soggetti, di chiedere l’iscrizione anagrafica.
E’ stato infatti abrogato l’art.5 bis del d.lvo 142/2018 che consentiva tale adempimento ai richiedenti asilo, cioè a coloro che hanno formulato richiesta di protezione internazionale, ma il cui iter amministrativo o giudiziario non si è concluso.
Accanto a tale abrogazione, viene chiarito che il permesso di soggiorno ( per i richiedenti asilo) è documento di riconoscimento personale, che, tuttavia non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica.
Tuttavia, non viene abolito il primo comma dell’art. 6 comma 7 del D.lvo 286/1998 ( Testo Unico Immigrazione) “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”.
Ebbene pare curioso mantenere questo principio di uguaglianza, quando al contempo, si sancisce che il permesso di soggiorno dei richiedenti asilo è un documento di identità che non consente l’iscrizione anagrafica.
Ma la norma non pone un divieto esplicito di iscrizione anagrafica, in quanto, comunque, restano non modificate le norme attualmente in vigore del regolamento anagrafico e quelle del DPR 394/1999.
Ancora, i problemi più gravi sotto il profilo umanitario sembrano dettati dalle conseguenze della mancata iscrizione anagrafica.
In particolare l’iscrizione al SSN.
L’art. 42 del DPR 394/1999 prevede l’obbligo di iscrizione al SSN degli stranieri in possesso di permesso di soggiorno, incluso quello per richiesta asilo, “ nel cui territorio ha la residenza”.
Ovviamente in caso di mancata iscrizione anagrafica non potrà ottenerla.
Invero anche la possibilità, prevista dalla legge di accedere all’iscrizione al SSN senza iscrizione anagrafica, ma sulla base del luogo di “effettiva dimora” appare frustrato dal fatto che il permesso di soggiorno non ha più alcun valore certificativo di tale domicilio, attesa la sua inidoneità a costituire titolo di iscrizione anagrafica.
Art.6 comma 7 d.lvo 286/1998
“Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione.
In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza”
Art. 15 DPR 394 1999
(Iscrizioni anagrafiche)
1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente
regolamento.
2. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal
seguente:
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."
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3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è
sostituita dalla seguente:
"c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti,
opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonchè, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".
4. Al comma 2 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo:
" Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.".
5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d’ufficio alla questura competente per territorio entro il termine
di quindici giorni.
6. Al comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo:
"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di
soggiorno.".
7. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia, l’Istituto nazionale di statistica e l’Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici
di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all’aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 32 DPR 223 1989
Schedario della popolazione temporanea
1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell'art. 14. 2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi. 3. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non piu' dimoranti temporaneamente nel comune: a) perche' se ne sono allontanate o sono decedute; b) perche' vi hanno stabilito la dimora abituale.
5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza.
Conclusivamente, non appare che possa legittimamente opporsi, alla luce della normativa non abrogata, l’iscrizione anagrafica, sia pur temporanea, dei richiedenti asilo, e, soprattutto, la conseguente iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
Del pari, come preannunciato da alcuni Uffici Comunali, non appare legittimo che un Ufficio Pubblico possa rifiutarsi di incamerare una domanda di iscrizione anagrafica.
L’art. 2 della Legge 24171990 infatti prevede che : “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.