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I RICORSI DI PAUL, IL VOLONTARIO DELLA MISSIONE DI SPERANZA E CARITA' CHE DOVEVA ESSERE ESPULSO
Paul è entrato legalmente in Italia nel 2008, a seguito di regolare contratto di soggiorno stipulato ai sensi dell’art.5 bis del D.lvo 286/1998. Invero, in data 15.02.2007, veniva rilasciato il Nulla Osta al rapporto di lavoro, il relativo contratto veniva firmato dal datore di lavoro, innanzi lo Sportello Unico Immigrazione di Bologna il 22 Marzo 2017, e dal ricorrente, al suo arrivo in Italia, in data 07.02.2008.
La pratica veniva istruita dalla questura di Bologna che nell’anno 2009 rilasciava il relativo permesso di soggiorno, consentendogli regolare iscrizione anagrafica.
La crisi economica intervenuta faceva sì che Paul perdesse il lavoro, o, quanto meno, una occupazione regolare, di guisa che, nel 2013, era costretto a rinnovare il permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.
La Questura autorizzava il rinnovo per un solo anno.
Nel 2014 il ricorrente formulava così una richiesta di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, ma per tale istanza, ben due anni dopo la richiesta (anno 2016), veniva notificato il rigetto, in quanto il rapporto di lavoro sarebbe stato asseritamente fittizio.
Tale diniego veniva impugnato, e il relativo giudizio è attualmente pendente.
Sempre nel 2016 Paul presentava comunque una nuova richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno, anch’essa archiviata.
In data 10.09.2018 l’odierno ricorrente formulava istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, già rilasciato dalla Questura di Palermo per attesa occupazione il 23.01.2013 e scaduto il 31.12.2013.
La Questura respingeva l’istanza rilevando che il ricorrente aveva già formulato una richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno in data 07.01.2014, per la quale era stato emesso un decreto di rigetto il 21.10.2014, notificato alla parte il 10.10.2016, e impugnato dall’interessato. Sempre il 10.10.2016 la Questura emetteva, inoltre, un decreto di archiviazione dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno presentata il 04.07.2016.
In data 02.01.2019, il Questore di Palermo emetteva una nota nella quale si invitava il sig. ANING a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per sottoporsi ai rilievi fotografici e per integrare la documentazione.
Nella specie veniva richiesto “l’esito della decisione del TAR, relativa al ricorso presentato nel 2017, UNILAV e dichiarazione del datore di lavoro”.
Il sig. Aning depositava, in data 01.02.2019, una relazione del legale rappresentante della Missione di Speranza e Carità, nota struttura di accoglienza di Palermo, il cui leader spirituale è Fratel Biagio Conte, nella quale si evidenziava come “Paul” da molti anni svolgesse attività di lavoro volontario all’interno di detta comunità, quale giardiniere, panettiere e falegname.
Veniva evidenziato inoltre come il sig. Aning fosse persona di “specchiata condotta e sanissimi principi morali” e come la Missione Speranza e Carità provvedesse alle piccole esigenze di ognuno, e “nel caso specifico, anche di Paul”.
Quanto alla richiesta di esito della decisione del TAR, Don Giuseppe Vitrano, legale rappresentante della Missione di Speranza e Carità, con dichiarazione presentata in uno alla succitata relazione, riferiva come, allo stato, non vi fosse ancora “eventuale udienza o decisione”.
In data 26.04.2019, senza che fosse stato emesso alcun avviso ex art.10 bis Legge 241/1990, susseguente alla documentazione inoltrata dal ricorrente, la Questura di Palermo provvedeva a notificare al sig. ANING l’odierno impugnato provvedimento, contestualmente a un decreto di espulsione dal territorio dello stato, con accompagnamento coattivo immediato alla frontiera, ed un susseguente decreto del Questore di Palermo di ordine di dimora e di sottoposizione alla presentazione alla PG, ai sensi dell’art.13 TUI Immigrazione.
Ciò in quanto la memoria e la dichiarazione a firma del legale rappresentante della Missione Speranza e Carità sarebbero stati del tutto irrilevanti ai fini del provvedimento di archiviazione, atto asseritamente a contenuto obbligato e non discrezionale.
A seguito di tale provvedimento, e, a riprova della integrazione sociale e umana conseguita dal ricorrente, si è determinata una campagna di solidarietà, che ha avuto come promotore proprio Fratel Biagio Conte, che, appena tornato da un impegnativo pellegrinaggio in Marocco, ha avviato uno sciopero della fame, proprio a sostegno di Paul, tutt’ora in corso.
Sciopero della fame che ha trovato la piena adesione spirituale del Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando e dell’Arcivescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice, oltre che di centinaia di cittadini che assistono, moralmente e materialmente, Fratel Biagio, nella sua decisa iniziativa a sostegno del ricorrente.
Questa solidarietà diffusa manifestatasi attorno a Fratel Biagio Conte e all’odierno ricorrente ha anche determinato, come da documento allegato, la “disponibilità all’assunzione” da parte di una impresa impegnata nel settore edilizio e delle infrastrutture.
In concreto, a Paul vengono notificati contestualmente tre provvedimenti:
1. Decreto del Questore di archiviazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno
2.Decreto del Prefetto di Espulsione dal territorio dello Stato.
3.Decreto del Questore di accompagnamento coattivo alla frontiera e di sottoposizione all'obbligo di dimora e alla firma presso un Commissariato di Pubblica Sicurezza.
L'ultimo provvedimento, poiché restrittivo della libertà personale è stato convalidato dal Giudice di Pace nelle 48 ore successive all'emissione.
Lo Studio Legale Bisagna viene incaricato di seguire il caso dopo questa convalida.
Vengono quindi proposti due ricorsi:
a) Uno al Tar per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto del Questore di archiviazione del permesso di soggiorno.
b) Uno innanzi al Giudice di Pace per l'annullamento del decreto di espulsione del Prefetto.
Quanto al primo ricorso, come è noto, innanzi al Tar, è possibile chiedere, in via cautelare, per non vanificare l’efficacia di una sentenza favorevole di merito, che avrebbe tempi non brevi, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, la sospensione si è articolata in due fasi:
- E’ stato chiesto un decreto cautelare “ante causam” al fine di evitare l’incombente rimpatrio coattivo già convalidato dal Giudice di Pace.
- E’ stata poi formulata una istanza di sospensiva collegiale.
I presupposti per l’accoglimento di una domanda cautelare sono due:
il “periculum in mora” e il “fumus boni juris”.
Occorre, in altri termini, che sussista il rischio di un danno grave ed irreparabile, e che, al contempo, il ricorso non sia “ a prima vista” infondato o inammissibile.
Pertanto il Tar, prima con ordinanza presidenziale, e poi, con ordinanza collegiale, ha disposto la sospensione del provvedimento di archiviazione, bloccando esplicitamente la espulsione del sig. Yaw.
Quanto al ricorso al Giudice di Pace, competente per materia per l’espulsione, il Giudice di Pace, ha annullato detto provvedimento ablatorio, in quanto sottoscritto da un Vice Prefetto Aggiunto, senza che, nel corpo del provvedimento fosse indicata la delega alla firma di tali atti da parte del Prefetto, né, tantomeno, questa delega è stata prodotta in sede di udienza.
Allo stato, quindi il sig. Yaw gode di una sospensione dell’efficacia del provvedimento di archiviazione, con un contestuale divieto di espulsione.
Ciò in quanto, sebbene vi sia una sentenza del Giudice di Pace che ha annullato il decreto prefettizio, una nuova espulsione, in assenza di un pronunciamento esplicito, sarebbe sempre possibile.
Quindi, per il TAR, Paul può restare in Italia.
Ma, secondo il vigente ordinamento, la permanenza sul territorio dello Stato può essere consentita solo se si è in possesso di un permesso di soggiorno.
La Questura, quindi, a questo punto, dovrebbe rilasciare, in ottemperanza alle ordinanze del TAR, un permesso di soggiorno che legittimi la sua permanenza in Italia.
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