Blog


articolo la sicilia 26 03 2011


Catania. «Non si tratta di un'invasione. Bisognerebbe evitare l'allarmismo mediatico»: a sostenerlo è Giorgio Bisagna, coordinatore regionale del Cir (Centro italiano rifugiati), secondo il quale, di fronte le innegabili difficoltà che in questo momento sta vivendo la Sicilia, o meglio alcune zone «calde» come Lampedusa e Mineo, «una soluzione, invocata peraltro da più parti, potrebbe essere quella dell'adozione delle misure straordinarie previste dall'art.20 del Testo Unico sull'immigrazione, che prevedono appunto misure di protezione temporanea in occasione di "conflitti, disastri naturali o altri eventi": misure queste già accordate per l'emergenza Kosovo».
Ma qual è la differenza giuridica tra questi due status?
«Non esiste in effetti la categoria giuridica di "clandestinità". La posizione comunemente nota come "clandestinità" si ha quando lo straniero sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera. Lo straniero "irregolare" è invece colui che, pur entrando legalmente, permane nel territorio straniero senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini previsti, o nel caso che gli sia stato revocato, annullato oppure scaduto e non sia stato chiesto il rinnovo nei termini. Il legislatore, però, tranne nel caso di mancato rinnovo tempestivo del permesso di soggiorno, accomuna queste due situazioni dal punto di vista sanzionatorio, in quanto prevede sempre l'espulsione immediata dal territorio dello Stato».
Cosa si intende invece per rifugiato politico? La differenza tra le due condizioni del cittadino straniero rispecchia sempre o anche una diversa condizione sociale?
«Rifugiato politico è colui il quale ha ottenuto la protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1954, in quanto per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o opinione politico non può fare ritorno nel proprio Paese».
Bisagna specifica quindi che i capisaldi della normativa italiana fanno riferimento al Decreto legislativo 251/2007 di attuazione della direttiva 2004/83/Ce recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato e al Decreto 25/2008 di attuazione della direttiva 2008/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. Ma, come fa notare Bisagna, «il soggetto richiedente asilo può ben essere, e spesso lo è, un "clandestino", ovvero un soggetto che si è introdotto illegalmente nel territorio dello Stato, cioè in assenza di passaporto e relativo visto di ingresso: ma ciò non può impedirgli di formalizzare la propria richiesta di asilo. E la differenza giuridica tra le due tipologie di soggetti non rispecchia assolutamente una differenza sociale, proprio perché le due categorie si sovrappongono».
È concretamente possibile parlare di rimpatrio?
«L'esecuzione del provvedimento di espulsione è abbastanza complessa, e presuppone una serie di adempimenti formali e soprattutto la collaborazione dello Stato di provenienza».
Sonia Distefano
 


Vedi allegato
In Bacheca
Al momento non ci sono comunicati!

Archivio Articoli
Praticante Avvocato

Praticante Avvocato

----------------------------------
Disponibilitā per un/a  praticante avvocato

Disponibilitā per un/a praticante avvocato

----------------------------------
Le Leggi razziali e la Giurisprudenza.

Le Leggi razziali e la Giurisprudenza.

----------------------------------
Cap Anamur e Sea Watch, un film giā visto.

Cap Anamur e Sea Watch, un film giā visto.

----------------------------------
Centro Sociale Occupato a Palermo : 10 assoluzioni

Centro Sociale Occupato a Palermo : 10 assoluzioni

----------------------------------
Pagina: 1 di 8 Vai alla pagina successiva