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Trattenimenti atipici dei Migranti e Costituzione
In questi giorni sono ormeggiati al Porto di Palermo due traghetti, utilizzati come CIE ( Centri Identificazione ed espulsione) atipici, per rimpatriare celermente i migranti già sbarcati a Lampedusa.
La vicenda, ha attirato le attenzioni dei media, più per gli episodi di violenza che sarebbbero accaduti a Lampedusa nei giorni scorsi, che per la valenza giuridica che tale situazione assume.
Il trattenimento dei migranti irregolari, così come il loro accompagnamento coattivo nel paese di origine, sono atti di Polizia, che devono essere adottati nel rispetto della normativa di riferimento, in particolare l'art.13 del Decreto Legislativo 286/1998.
Occorre quindi, innanzi tutto, che vi sia quindi un provvedimento del Questore, che in maniera individuale e motivata, disponga l'eventuale limitazione o privazione della libertà personale dello straniero.
Ovviamente, tale atto, stante il disposto dell'art.13 comma 3 della Costituzione, deve essere sottoposto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria.
Al riguardo l'art 13 comma 5 bis del Decreto legislativo 286/1998 così recita
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria (104)"Questa dunque la procedura prevista dalla c.d. Legge Bossi Fini, con le modifiche introdotte questa estate, per la convalida degli accompagnamenti coattivi.
Ma vediamo cosa prevede la stessa legge per i trattenimenti nei centri di identificazione ed espulsione.
Art.14 D.lvo 286/1998
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso .
Anche per il trattenimento, quindi, è previsto che il Questore trasmetta il provvedimento di trattenimento al Giudice entro 48 ore, e questo dovrà provvedere nelle quarantaotto ore successive.
Il tutto alla presenza obbligatoria di un difensore.
Appare evidente che una nave non è un CIE ( un centro di identificazione ed espulsione), che è istituito in base ad un atto normativo, e deve possedere particolari requisiti, ma, è altrettanto indubitabile che, in questo momento, i migranti trattenuti nei natanti siano nella duplice condizione prevista dai citati articoli in quanto:
a) sono trattenuti in condizioni di limitazione della libertà personale
b) sono in procinto di essere rimpatriati coattivamente.
Ambedue sono fattispecie che richiedono un provvedimento formale del Questore e soprattutto la convalida di un Giudice di Pace, e con l'assistenza di un difensore.
Le informazioni frammentarie fornite dal Ministero dell'Interno non consentono di ricostruire con chiarezza l'iter giuridico seguito, ma se mancasse davvero ogni forma di convalida da parte dell'autorità giudiziaria, saremmo di fronte ad un gravissimo episodio di violazione della Costituzione, di espansione dei poteri di Polizia, al di fuori di ogni previsione normativa.
Un vulnus insopportabile alla struttura fondante del nostro ordinamento giuridico.
La questione principale è questa, e non se i migranti abbiano o meno letti comodi, così come pure rilevato, in maniera improvvida da qualcuno.
Quand'anche fossero trattenuti in una lussuosa nave da crociera la questione non muta.
TUTTI I PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RESTRITTIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE DEVONO ESSERE CONVALIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ENTRO 48 DALLA RICHIESTA.
La libertà personale non è un bene disponibile, nè a disposizione assoluta dell'autorità di Polizia.
Ne va dello Stato di Diritto.
Avv. Giorgio Bisagna