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Pubblicata la motivazione della sentenza di assoluzione del Sindaco Cammarata e degli ex assessori Avanti e Ceraulo


234 Pagine di motivazione per spiegare le ragioni che hanno condotto i componenti del Collegio della 3^ Sezione Penale in composizione collegiale, ad assolvere il Sindaco Cammarata e gli ex Assessori Avanti e Ceraulo, dalle accuse di cui agli artt 328 I e II comma e 674 c.p., per non avere impedito, sino al 2008, lo sforamento dei livelli massimi consentiti dalla vigente normativa dei tassi di PM10 ed altri inquinanti.
La sentenza, dopo una accurata disamina di tutto l'iter dibattimentale ha demolito pesantemente tutto l'assunto accusatorio, ampiamente sostenuto dai media, ma palesemente infondato in punto di diritto.
Ha osservato il Collegio che, essendovi stati una serie di provvedimenti  volti a fronteggiare il problema dell'inquinamento a Palermo " il sindactao del Giudice Penale su un provvedimento di natura discrezionale ( e sui risultati da esso conseguiti) si risolve in una indebita ingerenza nel campo più tipico dell'azione amministrativa".
Anche in relazione alla contestazione, da parte dell'accusa, della realizzazione delle ZTL, che furono poi annullate dal TAR, il Collegio si è espresso con estrema durezza nei confronti dell'accusa, sostenuta dal PM Calogero Ferrara  " d'altra parte va criticamente evidenziata  l'incongruenza logica e giuridica della tesi d'accusa, laddove si assume che anche l'adozione i un provvedimento rivelatosi efficace a fronteggiare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico costituirebbe una condotta censurabile ed addirittura penalmente rilevante a titolo di dolo; presumendosi dunque che già nell'omettere indebitamente il Piano Urbano del Traffico, gli odierni imputati, agendo in concorso tra loro, si fossero prefigurati - ed avessero in tal senso orientato la loro consapevole volontà - l'instaurazione e l'esito di un giudizio amministrativo promosso da terzi avverso il provvedimento istitutivo dell ZTL.
L'asunto si rivela, sotto il profilo della valenza accusatoria, ben più che il frutto di una mera congettura, quanto piuttosto il risultato di una costruzione palesemente artificiosa e inverosimile, che non trova alcun risocntro nelle risultanze processuali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non si vede su quali basi possa poggiare l'addebito di una condotta omissiva dolosa mosso agli odierni imputati, i quali - nell'ambito dell'esercizio dei poteri discrezionali propri della P.A., insindacabili in questa sede- adottarono una serie di misure di varia natura contro l'inquinamento atmosferico, tutte puntualmente documentate"

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