Blog
Riabilitazione: Cos'č? Come si ottiene
La riabilitazione penale
Cosa è?
La RIABILITAZIONE è uno strumento che permette, in presenza di determinati presupposti, l’estinzione degli effetti penali della condanna e delle relative pene accessorie. Si consente, infatti, al condannato, di chiedere ed ottenere, mediante apposita istanza, la cancellazione del reato dal CASELLARIO GIUDIZIALE, e di conseguenza l’eliminazione dello stesso dai “precedenti” imputabili al cittadino.
Chi può chiederla?
Il soggetto condannato con un provvedimento di condanna del giudice divenuto definitivo.
A cosa serve?
Il fine perseguito è quello di dotare il condannato di uno strumento che gli consenta di sottrarsi a quegli effetti penali che potrebbero pregiudicarne il normale reinserimento nella società.
Una sentenza penale di condanna “passata in giudicato”, ovvero divenuta definitiva, può comportare non pochi problemi al cittadino, soprattutto a chi si trovi alla ricerca di un lavoro.
Basti pensare, ad esempio, al fatto che la partecipazione ai concorsi pubblici è vietata a chi sia stato condannato, in via definitiva, per reati non colposi, ovvero al complesso di norme che, sul presupposto di una condanna penale, precludono l’accesso a determinate posizioni lavorative.
E ancora, alle importanti limitazioni cui va incontro chi viene condannato, in via definitiva, alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Senza contare che anche i datori di lavoro privati spesso si mostrano interessati a conoscere la “storia giudiziale” della persona che intendono assumere.
Anche per lo straniero può essere fondamentale ottenere la riabilitazione, qualora intenda proporre un’istanza per il cui accoglimento è importante avere il casellario giudiziale pulito.
Si pensi al caso del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero a permessi di soggiorno per i quali alcune condanne sono ostative al rilascio o al rinnovo.
Infine, la sentenza penale di condanna potrebbe, in determinati casi, pregiudicare anche le velleità politiche del cittadino, determinandone l’incandidabilità (divieto di candidarsi) ovvero la decadenza (impossibilità di continuare a detenere la carica parlamentare).
Quali sono i presupposti?
La riabilitazione può essere concessa solo in presenza di determinati presupposti previsti dalla legge.
- Anzitutto, è necessario il decorso di almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta.
Il termine in questione diventa, tuttavia, pari ad:
- almeno 8 anni, qualora sia stata dichiarata la recidiva;
- almeno 10 anni, qualora si tratti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, (e decorre dal giorno in cui è stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro).
Infine, nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena, il suddetto termine triennale decorre dallo stesso momento a partire dal quale decorre il termine della sospensione.
- L’interessato deve aver riparato il danno, ovvero deve essersi spontaneamente ed efficacemente adoperato per eliminare o ridurre le conseguenze dannose o pericolose del reato, risarcendo il danno, anche in assenza di un’esplicita richiesta da parte del danneggiato.
- Il richiedente deve fornire prove effettive e costanti di buona condotta.
Condizione imprescindibile ai fini della concessione della riabilitazione è, infatti, uno stile di vita improntato all’osservanza delle regole di comportamento comunemente osservate dai consociati, anche quelle che non sono oggetto di specifiche norme penali. Ogni aspetto della condotta del condannato può avere rilevanza.
In particolare, le eventuali successive denunce o condanne, pur non essendo di per sé ostative alla concessione del beneficio in esame, vengono valutate dal giudice caso per caso.
E se la richiesta fosse respinta per difetto del requisito di buona condotta?
L’interessato potrà comunque riproporla decorsi 2 anni dal giorno in cui il provvedimento di rigetto diventa irrevocabile.
Quando è esclusa?
Pur ricorrendo i presupposti indicati, la riabilitazione non può essere concessa:
- Quando il condannato è sottoposto a misure di sicurezza (eccezion fatta per la confisca e l’espulsione dello straniero dallo Stato);
- Quando non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (compreso il pagamento delle spese processuali), salvo che dimostri di essersi trovato nell’impossibilità di adempierle.
Qual è la procedura da seguire?
La richiesta di riabilitazione è presentata al Tribunale di Sorveglianza del distretto di Corte d’Appello entro cui il richiedente ha la residenza.
La domanda può esser presentata dall’interessato anche personalmente. Tuttavia, vista la complessità della materia, è consigliabile rivolgersi ad un avvocato fin dall’inizio.
Terminata la fase istruttoria, integralmente a carico del Tribunale, si decide in Camera di Consiglio.
La procedura termina con una ordinanza. Quella che accoglie l’istanza, riconoscendo la riabilitazione, viene annotata, dalla cancelleria del giudice che la emette, sul “certificato penale”, che raccoglie tutte le informazioni relative alle condanne penali definitive di ogni cittadino.
Tale ordinanza può, tuttavia, essere revocata qualora il riabilitato commetta, entro 7 anni, un delitto non colposo per il quale sia prevista la pena della reclusione per un periodo non inferiore a 2 anni o un’altra pena più grave.
Dr. Federica Paternò